Tale obbligo č previsto dall′art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, inserito dall′art. 2 D.Lgs. n. 39/2014. La disposizione prevede l′obbligo richiedere il certificato del casellario giudiziale di cui all′art. 24 del medesimo D.P.R., per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivitā professionali o attivitā volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l′esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l′irrogazione di sanzioni interdittive all′esercizio di attivitā che comportino contatti diretti e regolari con minori.