L′art. 13, decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, riscrive l′art. 14, DLS 9 aprile 2008, n. 81, dimezzando i presupposti per l′adozione, da parte degli ispettori del lavoro, del provvedimento di sospensione dell′attivitą imprenditoriale. Infatti basta che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti sprovvisto di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro