Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all′Agenzia delle entrate con l′indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L′istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all′articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell′Agenzia delle entrate. L′istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell′istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all′attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell′Agenzia delle entrate