Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l′ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell′anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all′ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell′anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell′operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma. 5. L′ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all′importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l′ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell′anno 2020 e l′ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell′anno 2019 come segue: a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro; b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. 6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2020, l′importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d′imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell′articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall′Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all′articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all′articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all′articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.