I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l′attivitā lavorativa per eventi riconducibili all′emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non č dovuto alcun contributo addizionale. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l′attivitā lavorativa per eventi riconducibili all′emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1 aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non č dovuto alcun contributo addizionale. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all′INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell′attivitā lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma č fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.