All′articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 č sostituito dal seguente: 1. In conseguenza dell′emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all′articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, č possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all′articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall′entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe giā intervenuti.