Oggetto: art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 adozione provvedimento di sospensione e microimpresa richiesta parere. Si riscontra il quesito relativo alla possibilità di procedere all′adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente in nero con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP. Al riguardo, dintesa con lUfficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 509 del 20 gennaio 2023, si rappresenta quanto segue. Ai sensi dellart. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, i provvedimenti di sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l′unico occupato dall′impresa. Tale eccezione, la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione, è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari. Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nellallegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP da sole sufficienti a giustificare ladozione del provvedimento cautelare. Da ultimo si ricorda che, qualora invece non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, come chiarito con circ. n. 3/2021, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dellultimo periodo del comma 1 dellart. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo lallontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico