19-06-2023
INCENTIVO ALL′OCCUPAZIONE GIOVANILE 4°
D.L. 4/5/23 N. 48 ART.27 MISURA E DURATA
L′incentivo č riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate, anche in relazione alla ripartizione regionale, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 12 mesi. In caso di cumulo con altri incentivi la misura č ridotta al 20%.