07-04-2021
FESTIVITÁ INFRASETTIMANALI RINUNCIA
Corte di cassazione ′ordinanza n. 8958 del 31 marzo 2021
La Cassazione nel ricordare di come la Legge n. 260/1949 riconosca al lavoratore un diritto soggettivo ad astenersi dal lavoro durante le festivitā infrasettimanali, diritto pero′ non disponibile collettivamente ha precisato che il divieto a lavorare in occasione di tali festivitā non č assoluto, potendo il lavoratore, attraverso la propria autonomia individuale, esprimere il consenso a lavorare in tali giornate.